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Art. 1
(Finalità)
1. Ai fini di una compiuta disciplina della ricezione turistica la presente legge regolamenta, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, la classificazione delle case e appartamenti per vacanze destinati all'attività ricettiva diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
Art. 2
(Definizione)
1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi.
2. Si considera gestione di case ed appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale, la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.
Art. 3
(Servizi offerti)
1. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente e cambio di biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;
e) recapito e ricevimento degli ospiti.
2. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti servizi quali telefono, fax, radio o filodiffusione, televisione, lavatrice, lavastoviglie, impianto di trattamento dell'aria. Nelle aree di pertinenza, possono essere offerti, altresì, servizi quali posto auto, piscina od altre attrezzature sportive.
Art. 4
(Qualificazione igienico-sanitaria, edilizia ed urbanistica)
1. Le case e appartamenti per vacanze sono considerati, ai fini igienico-sanitari ed edilizi nonché urbanistici, immobili destinati alla residenza di cui alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/11.
Art. 5
(Classificazione)
1. Le strutture ricettive utilizzate per la gestione di case ed appartamenti per vacanze sono classificate in quattro categorie sulla base dei requisiti funzionali e strutturali indicati nella tabella di classificazione contenuta nell'allegato A (Omissis), parte integrante della presente legge.
2. La classificazione è obbligatoria e deve essere esposta all'interno delle case ed appartamenti per vacanze in modo ben visibile per tutti gli alloggiati.
3. La Giunta regionale con delibera può sottoporre periodicamente a revisione o modifica la tabella di cui al comma 1.
Art. 6
(Documentazione ai fini della classificazione)
1. Ai fini di ottenere la classificazione di cui all'articolo 5 delle case ed appartamenti per vacanze, gli interessati devono presentare alla Azienda provinciale per il Turismo (APT) competente per territorio una domanda, su modulo prestampato dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo, da cui risulti:
a) generalità o denominazione del richiedente;
b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
c) periodi di esercizio dell'attività;
d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
e) relazione descrittiva dell'arredamento della casa o appartamento;
f) ubicazione e caratteristiche delle case ed appartamenti che vengono gestiti;
g) i prezzi, comprensivi di IVA, che si intendono praticare;
h) i requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) planimetria delle case o appartamenti con indicati la destinazione dei singoli vani e la capacità recettiva delle camere, sottoscritta da un tecnico iscritto al relativo albo o collegio professionale;
b) autorizzazione di cui all'articolo 221 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ovvero domanda comprovante la richiesta della stessa;
c) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
d) attestazione della classificazione catastale della casa o appartamento. Nel caso in cui tale attestazione non possa essere resa, la medesima deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
e) certificato di iscrizione dell'imprenditore nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 5, secondo comma della legge 217/1983.
Art. 7
(Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio)
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 6, l'APT competente per territorio, sulla base di quanto dichiarato e degli accertamenti effettuati tramite sopralluogo, procede alla classificazione e trasmette il relativo attestato, unitamente alla documentazione prodotta, al comune nel quale si svolge l'attività, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rilascio di cui alla tabella allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui l'APT risultasse inadempiente, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9.
2. Entro trenta giorni successivi al ricevimento dell'attestato di cui al comma 1, il comune, provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, dandone comunicazione alla competente APT. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.
3. Il titolare della autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare all'APT e al comune competenti ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione, ai fini della conseguente rettifica dei relativi provvedimenti.
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